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Nota informativa

I carrelli elevatori, come tutte le attrezzature di lavoro, devono essere oggetto di idonea manutenzione  al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…) e devono essere sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legge, il cui esito deve essere annotato su un apposito registro (Art. 71, D.Lgs. 81/2008).
Gli operatori incaricati dell'uso del carrello devono disporre di informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici (Artt. 71 e 73 D.Lgs. 81/2008).


Rammentiamo l'obbligo del datore di lavoro di provvedere ad un'adeguata manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…) ed alle eventuali misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Art. 71, Comma 4, punti a.2 e a.3).


Le operazioni di riparazione, trasformazione o manutenzione, devono essere svolte da lavoratori qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti (D.Lgs. 81/2008, Art.71,Comma 7, punto b).


Per quanto riguarda la frequenza delle verifiche periodiche, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha abrogato il D.P.R. 547/55, mantenendo però sostanzialmente invariate le indicazioni in esso presento sull'argomento.


Verifiche Periodiche - Riferimenti Legislativi


D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Art. 71
Comma 4, punto b
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.


Comma 8, punto 2
Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:


a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di bona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi*;


b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.


c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.


Comma 9
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.


Comma 10
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.


Allegato VI, Cap. 3 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi


Punto 3.1.2 Le funi e catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

 


*"Buona prassi" : in assenza di indicazioni da parte del costruttore, si può fare riferimento alla legislazione previgente (Artt. 179 e 374 del D.P.R. 547/55, che prescrivono controlli annuali), o alla pratica diffusa nei principali paesi della Comunità Europea (tagliando annuale), o ancora alle Linee Guida elaborate nel 2006 dall'ISPESL per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature.

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